Regolamento UE N. 2020/878 – Novità sulle Schede di sicurezza

La scheda di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni di accompagnamento di tutti i prodotti chimici lungo l’intera catena di approvvigionamento: dal produttore o importatore del prodotto fino all’utilizzatore finale.

Tale documento contiene tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze attive e delle loro miscele.

La scheda di sicurezza consente infatti:

  • al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
  • agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

A beneficio di utilizzatori di prodotti disinfettanti e detergenti e dei loro datori di lavoro è utile riassumere sinteticamente lo status quo degli obblighi di legge a seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze attive e le loro miscele, che (1) abroga il precedente Regolamento (UE) 830/2015 e (2) prevede la seguente tempistica di attuazione:

  • data di pubblicazione del Regolamento: 26 Giugno 2020
  • data di entrata in vigore del Regolamento: 16 Luglio 2020
  • data di applicazione delle nuove prescrizioni: 1 Gennaio 2021
  • termine del periodo di transizione/deroga: SDS non conformi all’allegato del Regolamento (UE) 2020/878 possono continuare a essere fornite fino al 31 Dicembre 2022

 

Legislazione Schede di Sicurezza (SDS)

  • Il Regolamento UE N. 1907/2006 (Allegato II) istituzionalizza l’obbligo e le prescrizioni per la compilazione della Scheda di Sicurezza (SDS) per le sostanze pericolose e le loro miscele.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)&from=DE

(PDF normativa scaricabile in lingua italiana)

  • Il Regolamento UE N. 2015/830 introduce modifiche e adeguamenti alle prescrizioni originariamente previste dal Regolamento UE N. 1907/2006.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0830

(PDF normativa scaricabile in lingua italiana)

  • Attualmente, la compilazione di SDS fa riferimento alle prescrizioni del Reg. UE N. 1907/2006 (Allegato II) modificate ai sensi del Reg. UE N. 830/2015.
  • Il Regolamento UE N. 878/2020 in vigore dal 16 Luglio 2020 è applicato dal 1°Gennaio 2021 su tutto il territorio nazionale e introduce ulteriori novità nelle prescrizioni per la compilazione di una SDS, sostituendo le disposizioni previste dal precedente Regolamento UE N. 830/2015.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0878

(PDF normativa scaricabile in lingua italiana)

 

Regolamento UE N. 878/2020

Il Regolamento introduce le seguenti novità sulle prescrizioni previste per la compilazione di SDS (fonte: Istituto Superiore della Sanità – HelpDesk Nazionale CLP):

  • le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
  • si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
  • si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella SDS;
  • si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • vengono integrate nella SDS (sez. 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

 

Periodo di Transizione

  • Il 1° Gennaio 2021 è la data di applicazione del Regolamento UE N. 878/2020.
  • Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, SDS realizzate in accordo al Regolamento UE N. 830/2015 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022.
  • Questo periodo di transizione si applica anche a SDS redatte o aggiornate in data successiva alla data di applicazione: conseguentemente, fino al 31 dicembre 2022 è possibile scegliere se generare le Schede di Sicurezza in accordo al Regolamento 2015/830 o utilizzare fin da subito il formato aggiornato, come comunicato nella risposta fornita dall’ Helpdesk nazionale REACH:

“Il periodo di transizione si applica anche alle nuove SDS, redatte successivamente all’entrata in vigore del Regolamento UE N. 878/2020: queste potranno essere redatte secondo il vecchio formato fino al 31 dicembre 2022 oppure fin da subito secondo il nuovo formato”. (fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico –  REACH HelpDesk Servizio Nazionale di Assistenza alle Imprese).

  • A partire dal 1° Gennaio 2023, al termine del periodo di transizione, tutte le SDS dovranno essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.

 

Help Desk

  • ECHA (Agenzia Europea Prodotti Chimici)

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_it.pdf/d2ab9362-9c4f-a6fe-ff11-19306eca464a

  • Istituto Superiore della Sanità

https://hclp.iss.it/?p=866

  • Ministero dello Sviluppo Economico

https://reach.mise.gov.it/cos-e-reach/normativa

 

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