Formaldeide riclassificata prodotto cancerogeno

L’articoLo scorso 1° Gennaio – senza ulteriori proroghe – è entrato in vigore il Regolamento UE n. 605/2014 che riclassifica la Formaldeide come prodotto cancerogeno di tipo 1/B.
Tale riclassificazione impatterà notevolmente sulle modalità di gestione della sostanza attiva sotto il profilo amministrativo, operativo e gestionale.
Infatti, a partire dalla data di entrata in vigore della normativa sopracitata sarà obbligatorio per la sostanza attiva allo stato fuso:
a) a livello amministrativo, aggiornare la documentazione di sicurezza di riferimento (es. valutazione dei rischi, piano di formazione lavoratori e RLS);
b) a livello operativo, garantire sul posto di lavoro, che la manodopera non venga MAI a contatto con il cancerogeno, ad esempio ricorrendo al ciclo chiuso oppure all’aspirazione dei vapori con abbattimento in ogni fase di lavoro (compresi campionamenti e manutenzioni). Questo vale anche per coloro che si recano presso siti terzi a consegnare il cancerogeno: l’autista dovrà infatti avere garanzia di totale protezione con il prodotto in ogni fase di lavoro;
c) a livello gestionale, rispettare alcuni obblighi fondamentali quali:
‒ tenuta del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie, da aggiornare in collaborazione con il medico competente e soggetto all’invio periodico agli Enti preposti pr il controllo ed il monitoraggio (INAIL ed ASL);
‒ tenuta di ulteriore registro delle singole operazioni effettuate in cui indicare durata dell’esposizione, operatore coinvolto, altre informazioni pertinenti;
sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori esposti;
indagini ambientali annuali degli agenti cancerogeni e mutageni.
La gestione del cancerogeno allo stato sfuso diviene pertanto equiparata a quella di un prodotto ordinario perchè a) impone un significativo aumento delle risorse da dedicare (es. maggiori costi) e b) costituisce un oggettivo aumento del rischio a carico dell’azienda e dei suoi amministratori (es. la manipolazione di un cancerogeno può portare al riconoscimento di una successiva malattia professionale).
Si ricorda infine che le eventuali violazioni a queste disposizioni prevedono sanzioni di carattere penale ai sensi del dispositivo di legge.

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