Regolamento 1907/2006/CE (REACH) – Obblighi e doveri per fabbricanti e importatori

Il Regolamento Europeo 1907/2006 noto come regolamento REACH (dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”) impone che solo le sostanze registrate siano prodotte o importate nell’Unione Europea.
Ogni produttore o importatore di una determinata sostanza attiva prodotta o importata in quantità superiore a un volume annuale di una tonnellata deve inviare all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo di registrazione, accompagnato dall’onere corrispondente alla propria categoria.
La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

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